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Sez. 1, Sentenza n. 15845 del 28/07/2015 (Rv. 636446 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Principio di prova scritta - Scrittura non firmata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636446-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

Il principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) può anche essere costituito da una scrittura non firmata (nella specie, un'intervista rilasciata dalla parte ad un giornalista) purché le dichiarazioni in essa contenute siano state espressamente o tacitamente accettate dal dichiarante, del quale non è necessaria la sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)