Sez. 1, Sentenza n. 15845 del 28/07/2015 (Rv. 636446 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Principio di prova scritta - Scrittura non firmata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Il principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 c.c.) può anche essere costituito da una scrittura non firmata (nella specie, un'intervista rilasciata dalla parte ad un giornalista) purché le dichiarazioni in essa contenute siano state espressamente o tacitamente accettate dal dichiarante, del quale non è necessaria la sottoscrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)