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Sez. 1, Sentenza n. 1438 del 09/06/1962 (Rv. 252296 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - DEDUCIBILITA DALLO STESSO ATTO IMPUGNATO.*
Stato
decisa il 1962-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252296-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - DEDUCIBILITA DALLO STESSO ATTO IMPUGNATO.*

La prova per testimoni (e, quindi, quella presuntiva) della simulazione di un contratto risultante da atto scritto e ammissibile tra le parti (e loro eredi) quando ricorra una delle ipotesi indicate nell'art 2724 cod civ e nel caso previsto dall'art 2724 n 3 (principio di prova per iscritto) tale principio di prova puo desumersi dallo stesso atto impugnato per simulazione. (Conf 4227/57, 1935/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)