Sez. 1 - , Ordinanza n. 25385 del 09/10/2019 (Rv. 655623 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Indennità - Criteri di stima - Finalità - Conseguenze - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione parziale, l'art. 15 bis della l.p. Trento n. 6 del 1993 riproduce sostanzialmente l'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001) e quindi il criterio di stima differenziale, ivi previsto (che sottrae all'iniziale valore dell'intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato), può essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga il medesimo risultato a cui tendono le disposizioni sopra menzionate, che è quello di compensare l'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il criterio adottato dal giudice di merito, consistente nella liquidazione, unitamente al valore delle parti espropriate, del deprezzamento delle parti residue non ablate, quantificato nel 30% del valore delle aree edificabili, in considerazione del fatto che, avendo caratteristiche distinte, le diverse porzioni di terreno non potevano essere aggregate ai fini edificatori).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, Legge Prov. 19/02/1993 num. 6 art. 15 bis, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)