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Sez. 1 - , Sentenza n. 20241 del 07/10/2016 (Rv. 641845 - 02)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Pregiudizio indennizzabile - Parte del bene rimasta nella disponibilità del proprietario - Compromissione delle possibilità di utilizzazione di tale parte del bene - Estensione dell'indennizzo.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641845-02

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 327 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)