Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012 (Rv. 621719 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Perdita di valore della zona residua - Computo - Necessità - Determinazione dell'indennità - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
In tema di espropriazione parziale, qualora il giudice accerti che la parte residua del fondo, sia essa agricola o edificabile, sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obbiettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua, deve riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)