Sez. 1, Sentenza n. 24304 del 18/11/2011 (Rv. 620604 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Criterio di stima differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359 del 1865 - Finalità - Modalità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. Tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che, attenendosi al riportato principio, aveva aggiunto al valore delle aree espropriate il pregiudizio subito dalle parti residue costituite da fabbricati o da terreni).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)