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Sez. L, Sentenza n. 1704 del 23/01/2009 (Rv. 606611 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Tardiva erogazione della pensione - Dubbio interpretativo relativo a ricongiunzione di periodi lavorativi - Configurabilità quale "causa non imputabile " all'ente previdenziale - Esclusione - Conseguenze - Rivalutazione ed interessi per il ritardato pagamento di differenze pensionistiche - Spettanza.
Stato
decisa il 2009-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606611-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

In tema di ritardata erogazione della pensione, l'eventuale dubbio interpretativo in ordine alla cumulabilità dei contributi, non costituisce "causa non imputabile " all'ente previdenziale del ritardo nella corresponsione delle differenze pensionistiche oggettivamente dovute, non escludendo che l'istituto di previdenza debba considerarsi in mora verso l'assicurato la circostanza che due diversi enti (nella specie, ENASARCO e SIAE) abbiano dovuto dirimere una controversia tra loro per stabilire la possibilità di versare contributi presso il primo ente per i dipendenti del secondo. Conseguentemente sono dovuti rivalutazione ed interessi per il ritardato pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)