Sez. L, Sentenza n. 1383 del 11/03/1981 (Rv. 412014 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - RETROATTIVITA - INTERESSI - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - RETROATTIVITA - INTERESSI - DECORRENZA.*
La norma dell'art 429, terzo comma, cod proc civ - secondo la quale il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno subito dal lavoratore per la svalutazione monetaria - spiega immediata efficacia nei giudizi in corso, ancorche vertenti su crediti da rapporti di lavoro esauriti prima della entrata in vigore della legge n 533 del 1973, i quali, pertanto, vengono retroattivamente disciplinati dalla legge del tempo della liquidazione. Detta rivalutazione va operata, di ufficio ed anche in Sede di appello, dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito e anche dalla stessa data spettano gli interessi legali sulla somma rivalutata. (Conf 146/80, mass n 403502; (Conf 35/80, mass n 403408, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)