Sez. 1, Sentenza n. 4703 del 03/03/2006 (Rv. 587070 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Bipartizione tra aree edificabili e agricole - Fondi situati in zona agricola - Edificabilità - Insussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, di conversione del d.l. n. 333 del 1992, ha introdotto una rigida bipartizione tra aree edificabili e aree agricole, che non ammette figure intermedie, di modo che, ove lo strumento urbanistico preveda la destinazione agricola del fondo espropriando, è escluso che esso possa in altro modo considerarsi edificabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 392 art. 5, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)