diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13473 del 16/09/2002 (Rv. 557396 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Aree agricole - Indennizzo secondo il valore agricolo medio - Criterio dell'edificabilità di fatto - Inapplicabilità - Dubbi di costituzionalità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557396-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, l'indennizzo per l'espropriazione di un suolo destinato all'agricoltura deve essere determinato secondo il parametro del valore agricolo medio, di cui all'art. 16 legge 865 del 1971, cui rinvia il quarto comma dell'art. 5 bis, senza che possano rilevare le caratteristiche oggettive del bene, in particolare la contiguità con aree classificate edificabili dallo strumento urbanistico, nell'ottica della c.d. edificabilità di fatto, che rileva esclusivamente in via integrativa o suppletiva rispetto al parametro dell'edificabilità legale, né tale sistema può essere sospettato di incostituzionalità posto che la destinazione di parte del territorio comunale all'agricoltura, in base a determinazioni generali e astratte in sede di pianificazione, attua una conformazione della proprietà, e non configura una preordinazione all'esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)