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Sez. L, Sentenza n. 1040 del 13/02/1990 (Rv. 465295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - ONERE DI PUBBLICITÀ NEL CODICE DISCIPLINARE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - ONERE DI PUBBLICITÀ NEL CODICE DISCIPLINARE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Per effetto della sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale, le garanzie procedimentali previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 si applicano a qualsiasi licenziamento antologicamente disciplinare, cioè indipendentemente dalla sua espressa inclusione tra le sanzioni da parte della normativa collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, mentre l'applicabilità della garanzia di cui al primo comma di detta norma (pubblicità del cosiddetto codice disciplinare) è subordinata alla predeterminazione, ad opera di tale normativa, di specifiche ipotesi di mancanze sanzionate col licenziamento. Peraltro, a differenza delle sanzioni non espulsive per cui il potere disciplinare del datore di lavoro, solo genericamente previsto dall'art. 2106 cod. civ., esige necessariamente, per il suo concreto Esercizio, la predisposizione di una normativa secondaria, cui corrisponda l'Onere della pubblicità, per le sanzioni espulsive, rispetto alle quali il potere di licenziamento, in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, deriva direttamente dalla legge, nessuno Onere di pubblicità sussiste a carico del datore di lavoro. (V 4823/87, mass n 453461; (V 8184/86, mass n 446974; (V 40/86, mass n 443681).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)