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Sez. L, Sentenza n. 2954 del 27/03/1999 (Rv. 524674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Garanzia della pubblicità del cosiddetto codice disciplinare - Applicabilità - Condizioni - Comportamenti manifestamente contrari all'etica comune - Necessità di preventiva pubblicazione del suddetto codice - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La garanzia, prevista dal primo comma dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge trattandosi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale "minimum" etico. (Fattispecie relativa al licenziamento disciplinare di un impiegato del Banco di Napoli, il cui comportamento scorretto nella gestione del rischio di portafoglio relativamente ad un cliente, aveva portato ad oltre il raddoppio - da due a più di quattro miliardi di lire - l'esposizione preventivata con la concessione del fido esponendo così il Banco ad un enorme rischio; la S. C., nel confermare la sentenza impugnata, ha sottolineato che la grave violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e fedeltà riscontrata costituiva una chiara violazione dei criteri dell' etica professionale della categoria di appartenenza, così come intesa e richiesta dalla coscienza sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)