Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 175 del 11/01/2012 (Rv. 621126 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi - Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) del r.d. n. 773 del 1931 (TULPS) - Ordinanza ingiunzione dell'AAMS con irrogazione di sanzioni pecuniarie - Legittimato passivo - Concessionario del servizio telematico - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa alla mancata procedura di blocco di apparecchiature non collegate alla rete telematica.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica, giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), anche a carico del concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, in quanto, al di là degli adempimenti che ricadono sui gestori e gli esercenti, la norma prevede altresì la punizione di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l'utilizzo irregolare in ogni caso di difformità di funzionamento alle prescrizioni - peraltro, nella specie, riprodotte nella concessione - e senza che la prova dell'assolvimento di tale obbligo, che compete al predetto concessionario, possa dirsi integrata dalla mera comunicazione dal medesimo inviata ai terzi per la collocazione degli apparecchi in magazzino, misura in concreto inidonea ad impedirne l'utilizzo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)