Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 05/05/1972 (Rv. 357925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - NELL'IPOTESI DI PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - CONDIZIONI - PREGIUDIZIALITA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SULLA DECISIONE CIVILE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - NELL'IPOTESI DI PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - CONDIZIONI - PREGIUDIZIALITA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SULLA DECISIONE CIVILE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La sospensione del processo civile fino all'esito del procedimento penale si rende necessaria quando sussistano due condizioni: che la cognizione del reato influisca sulla decisione della causa civile, e che l'Azione penale sia stata effettivamente iniziata. L'accertare se la cognizione del reato possa influire sulla decisione del processo civile, in guisa da giustificare la sospensione di quest'ultimo a sensi degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, si risolve in un apprezzamento di fatto, il quale e pero insindacabile in Sede di legittimita solo se adeguatamente motivato. (Conf 379'69, mass n 338418; 2112'68, mass n 334267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)