Sez. 3, Sentenza n. 3992 del 12/12/2003 Ud. (dep. 03/02/2004) Rv. 227558 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Esecuzione dell'ordine di demolizione - Avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio - Sospensione dell'esecuzione - Dovere di controllo da parte del giudice - Presupposti da verificare - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a)la tempestività e proponibilità della domanda; b)la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)