diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22497 del 02/10/2013 (Rv. 628659 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti relative a soggetti coinvolti in eventi calamitosi ai sensi dell'art. 9, comma diciassettesimo, della legge n. 289 del 2002 - Definizione automatica - Condizioni - Differenza con il "condono tombale" - Applicabilità anche in caso di previa notifica di avviso di accertamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628659-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, senza alcun vincolo con altre annualità; tale disposizione, per il tenore letterale e la collocazione, ha una sua autonomia e specificità rispetto ad altre disposizioni dettate dal medesimo articolo 9, concernenti il cosiddetto condono "tombale" per tutti gli anni pregressi, sicché alla stessa non possono applicarsi i limiti di cui al comma 14, che precludono la predetta definizione se, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato notificato un avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)