Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10242 del 02/05/2013 (Rv. 626529 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 - Natura sostanzialmente indennitaria del danno patito dalle vittime di calamità specifiche - Conseguenze - Diritto al rimborso - Configurabilità - Termine - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Il condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa); ne consegue il diritto del contribuente di ottenere il rimborso del 90% delle imposte (nella specie IRPEF) pagate negli anni 1990-1992, entro il termine decadenza prorogato fino al 31 marzo 2008.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)