Sez. 3, Sentenza n. 15725 del 02/07/2010 (Rv. 614004 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regione Friuli Venezia Giulia - Soppressione delle unità sanitarie locali e costituzione delle aziende sanitarie locali - Debiti delle usl - Legittimazione sostanziale e processuale della Regione - Sussistenza - Fondamento - Art. 9 della legge reg. n. 12 del 1994 - Interpretazione costituzionalmente orientata.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 9 della legge reg. Friuli Venezia Giulia 30 agosto 1994, n. 12, nella parte in cui prevede il trasferimento in favore delle neocostituite aziende sanitarie locali di tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo alle disciolte unità sanitarie locali, non è riferibile anche ai debiti di queste ultime, i quali sono posti a carico delle gestioni liquidatorie delle usl, in tal senso deponendo un'interpretazione costituzionalmente orientata che trova conforto nell'art. 4 della legge reg. 4 settembre 2001, n. 21, il quale, in conformità con il principio fondamentale della legislazione nazionale introdotto dall'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha escluso il potere delle regioni di far gravare sulle asl i debiti delle usl, ha espressamente attribuito ai direttori generali delle prime le funzioni di commissari liquidatori, titolari della rappresentanza processuale delle gestioni liquidatorie ed operanti in nome e per conto della Regione, con la conseguenza che non può escludersi la legittimazione sostanziale e processuale di quest'ultima per le posizioni debitorie facenti capo alle soppresse usl.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 30/08/1994 num. 12 art. 9, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 04/09/2001 num. 21 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)