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Sez. L, Sentenza n. 2037 del 22/05/1975 (Rv. 375754 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375754-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

L'Azione di regresso dell'assicuratore, prevista dagli artt 5 e 47 RD 17 agosto 1935 n 1765, si prescrive nel termine di un anno, decorrente dal giorno in cui la sentenza penale di condanna, per il fatto-reato da cui e derivato l'infortunio, e divenuta irrevocabile, ovvero dalla data della sentenza di proscioglimento, non gia dal momento in cui il fatto-reato e accertato nell'Azione civile di responsabilita, promosso dagli interessati contro il datore di lavoro. (Conf 2370/66, mass n 324597; 1830/60).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 47, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)