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Sez. 3, Sentenza n. 2370 del 12/09/1966 (Rv. 324597 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL.*
Stato
decisa il 1966-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324597-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL.*

L'Azione di regresso dell'assicuratore, prevista dagli artt.5 e 47 del R. d. 17 agosto 1935, n.1765, si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui la sentenza penale di condanna, per il fatto-reato da cui e derivato l'infortunio, e divenuta irrevocabile ovvero dalla data della sentenza di proscioglimento, non gia dal momento in cui il fatto-reato e accertato nell'Azione civile di responsabilita, promossa dagli interessati contro il datore di lavoro. L'Azione dell'assicuratore e autonomo ed indipendente rispetto alla Azione civile ora ricordata ed il termine annuale di prescrizione cennato non va confuso con quello di decadenza, previsto dall'art.4 del citato R. d. per l'Azione di responsabilita contro il datore di lavoro, perche a questa Azione l'istituto assicuratore non e legittimato, sebbene, nel corso del giudizio, promosso con l'Azione di regresso, tale responsabilita formi oggetto di indagine incidentale. (Cfr.964-64' 996-59' 1830-60).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)