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Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 29/06/1977 (Rv. 386441 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA - PROMOVIMENTO DA PARTE DELL'INFORTUNATO O DEI SUOI PARENTI DELL'AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA PREVISTA DALL'ART 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386441-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA - PROMOVIMENTO DA PARTE DELL'INFORTUNATO O DEI SUOI PARENTI DELL'AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA PREVISTA DALL'ART 4 DEL RD N 1765 DEL 1935 - IRRILEVANZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'Azione di regresso dell'Inail, prevista dall'art 5 del RD 17 agosto 1935 n 1765 (ora art 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124), e soggetta a prescrizione annuale, ai sensi dell'art 67 del medesimo decreto (ora triennale, a norma dell'art 112 del citato DPR n 1124 del 1965), con decorso dalla sentenza penale sul fatto-reato dal quale l'infortunio e derivato, tanto nel caso di sentenza di condanna, quanto nel caso di sentenza di proscioglimento per morte dell'imputato o per amnistia. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, dalla data della sentenza di proscioglimento, l'istituto assicuratore e in grado di adire il giudice civile, e di ottenere dal medesimo l'accertamento incidentale della configurabilita come reato del fatto del datore di lavoro o dei suoi preposti, quale condizione del regresso. Questo principio non soffre deroga qualora l'infortunato od i suoi aventi causa promuovano la diversa Azione civile di responsabilita contro il datore di lavoro, in loro esclusivo favore prevista dall'art 4 del RD n 1765 del 1935, perche cio non preclude all'Inail di esperire autonomamente l'Azione di regresso, dopo la sentenza penale di proscioglimento, anziche attendere l'esito di quell'Azione di responsabilita, per invocare gli effetti di una eventuale decisione favorevole. (V 2037/75, mass n 375754; (V 2370/66, mass n 324597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 67 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)