Sez. 1, Sentenza n. 5176 del 11/11/1978 (Rv. 394920 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - REVOCATORIA NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - CHIUSURA O REVOCA DEL FALLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE DEL BENE VENDUTO - RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO - ALL'ACQUIRENTE - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO INSTAURATO CON LA REVOCATORIA - VERSAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CURATELA DA PARTE DEL CONVENUTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESTITUZIONE DELLA SOMMA AL SOLVENS - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO- EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - REVOCATORIA NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - CHIUSURA O REVOCA DEL FALLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE DEL BENE VENDUTO - RESTITUZIONE DI QUEST'ULTIMO - ALL'ACQUIRENTE - TRANSAZIONE DEL GIUDIZIO INSTAURATO CON LA REVOCATORIA - VERSAMENTO DI UNA SOMMA ALLA CURATELA DA PARTE DEL CONVENUTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESTITUZIONE DELLA SOMMA AL SOLVENS - NECESSITA.*
La posizione del terzo acquirente di un bene a titolo oneroso, che subisca la revocatoria fallimentare, rimane compressa solo nei rapporti con i creditori del venditore fallito, e non anche con quest'ultimo, nei cui confronti il negozio revocato e pienamente valido ed efficace. Pertanto, se il fallimento si chiude, o viene revocato, senza che si sia proceduto alla liquidazione di detto bene, il medesimo deve essere restituito non gia al fallito, tornato in bonis, ma a colui che lo aveva acquistato. Analogamente, qualora quella revocatoria fallimentare si sia conclusa con una transazione, in esecuzione della quale il convenuto abbia versato una determinata somma alla curatela, la revoca della dichiarazione di fallimento rende privo di causa tale versamento, il quale si tradurrebbe in una alterazione del rapporto fra prestazioni, come disciplinato dalle parti nel negozio impugnato con la revocatoria, con la conseguenza che il relativo importo deve essere restituito al solvens.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)