Sez. 1, Sentenza n. 8962 del 11/09/1997 (Rv. 507847 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Efficacia - Restitutoria in favore dei creditori - Esclusione - Inefficacia relativa dell'atto di alienazione - Sussistenza - Conseguenze - Caducazione dell'atto revocato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria (ordinaria) fallimentare non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente (poi fallito), né, tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente. Ne consegue la illegittimità della richiesta, da parte dell'assuntore di un concordato fallimentare, di condanna di una società, terza acquirente di quote della società poi fallita, ad effettuare l'iscrizione, nel libro soci, di esso assuntore, come conseguenza della revoca, ex art. 67 legge fall., del trasferimento delle quote, non potendosi in alcun modo ritenere il detto assuntore "titolare" delle quote medesime per effetto dell'azione revocatoria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2902
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)