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Sez. 3, Sentenza n. 3093 del 09/05/1986 (Rv. 446103 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - PRESUPPOSTI - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - ACCERTAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446103-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - PRESUPPOSTI - FATTO ILLECITO COSTITUENTE REATO - ACCERTAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il giudice civile, che può condannare il responsabile del fatto illecito al risarcimento del danno non patrimoniale solo allorché ravvisi in tale fatto generatore del danno stesso un'ipotesi di reato, ha il potere di procedere anche direttamente al relativo accertamento quando non sussista più una situazione di preminenza giurisdizionale penale a termini dell'art. 3 cod. proc. pen., come è nel caso di avvenuta Estinzione del reato (nella specie, per amnistia). (Conf 699/84, mass n 432955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)