Sez. 3, Sentenza n. 1916 del 04/03/1997 (Rv. 502786 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Scopo della norma - Pericolo di contrasto (eventuale) di giudicati - Sussistenza - Sentenza in rito del processo pregiudiziale - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
È irrilevante la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. se il pericolo che tale norma vuole evitare - e cioè l'eventuale contrasto di giudicati - è escluso dalla definizione in rito del processo pregiudiziale a quello civile (nella specie, a cui era applicabile il previgente art. 3 cod. proc. pen., il giudice penale aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)