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Sez. 3, Sentenza n. 699 del 28/01/1984 (Rv. 432955 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - PREVIO ACCERTAMENTO DEL REATO - DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432955-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - PREVIO ACCERTAMENTO DEL REATO - DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il giudice civile, che può condannare il responsabile del fatto illecito al risarcimento del danno non patrimoniale solo allorché ravvisi in tale fatto generatore del danno stesso un'ipotesi di reato, ha il potere di procedere anche direttamente al relativo accertamento quando non sussista più una situazione di preminenza giurisdizionale penale a termini dell'art. 3 cod. proc. pen., come è nel caso di avvenuta Estinzione del reato; deve, altrimenti, fare rapporto al P.m. e, ove l'Azione penale venga iniziata, sospendere la causa con riguardo al controverso diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, condizionato dal previo accertamento di un reato. (V 4167/81, mass n 414834; (V 2904/72, mass n 360637; (V 2392/70, mass n 348632; (V 748/68, mass n 331999).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)