Sez. 1, Sentenza n. 1827 del 20/06/1973 (Rv. 364811 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La sospensione necessaria del processo a norma dell'art 295 cod proc civ si ha soltanto in presenza di un obbiettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra. Al di fuori di tale presupposto la sospensione cessa di essere obbligatoria, per diventare facoltativa, cosicche il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale non censurabile in Sede di legittimita, salvo che la censura riguardi vizi della motivazione. (Conf 2056/7i, mass n 359240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)