Sez. 1, Sentenza n. 2056 del 22/06/1972 (Rv. 359240 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art 295 cod proc civ, ha luogo allorche la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui definizione dipenda la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge ovvero quando costituisca l'impreteribile antecedente logico e giuridico, il cui accertamento venga postulato con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti la sospensione del processo ha carattere facoltativo, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento e insindacabile in Sede di legittimita se adeguatamente e correttamente motivato. (Conf 1604'70, mass n 347513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)