Sez. 1, Sentenza n. 15515 del 07/12/2001 (Rv. 550959 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Pagamento del debito di un terzo da parte del soggetto poi fallito - Rapporti tra "solvens" ed "accipiens" - Natura dell'atto - Gratuità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
In tema di pagamento compiuto dal fallito per estinguere il debito di un terzo, la gratuità dell'atto, ai fini della revoca ex art. 64 della legge fallimentare, può essere affermata esclusivamente in relazione al debitore, poiché l'adempimento ex art. 1180 cod. civ. da parte del soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale può configurare un atto a titolo gratuito soltanto nei rapporti tre questi ed il debitore ove manchi una causa onerosa che ne giustifichi la liberazione, mentre, nei rapporti tra il fallito ed il creditore che ha ricevuto il pagamento, l'adempimento, attesane la funzione estintiva di un obbligazione, ha carattere indubitabilmente oneroso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1201, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)