Sez. 1, Sentenza n. 889 del 18/01/2006 (Rv. 588225 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Pagamento effettuato dalla parte poi fallita del debito di un terzo - Rapporti tra "solvens" e "accipiens" - Natura dell'atto - Gratuità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
Agli effetti dell'art. 64 legge fall., il carattere gratuito di un atto va valutato con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti dell'atto. Pertanto, non può qualificarsi gratuito, nei rapporti tra "solvens" ed "accipiens", il pagamento effettuato dalla parte, poi fallita, del debito di un terzo, concernente il prezzo di un bene acquistato da quest'ultimo, atteso che tale pagamento si risolve nell'adempimento di un'obbligazione derivante da causa onerosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1201, Legge Falliment. art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)