Sez. 3, Sentenza n. 8183 del 07/04/1982 Ud. (dep. 25/09/1982) Rv. 155171 - 01
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - INQUINAMENTO - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - NATURA (INDUSTRIALE O AGRICOLA) - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - INQUINAMENTO - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - NATURA (INDUSTRIALE O AGRICOLA) - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di applicabilità della normativa sulla tutela delle acque pubbliche dall'inquinamento, l'attività di allevamento di bestiame può essere configurata come attività industriale, per il cui Esercizio è necessaria la preventiva autorizzazione allo scarico, quando si tratti di un grosso allevamento. (nella specie è stata affermata la natura industriale e non agricola di un allevamento di oltre mille suini). (Conf mass n 153343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)