Sez. 3, Sentenza n. 1746 del 13/01/1984 Ud. (dep. 28/02/1984) Rv. 162837 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'attività di allevamento del bestiame può essere qualificata impresa agricola (considerata dalla normativa come insediamento civile) solo se funzionalmente connessa alla coltivazione della terra. Tale connessione deve essere esclusa quando il rapporto di complementarietà tra attività agricola e di allevamento non sussista per l'autonomia e la prevalenza della seconda sulla prima. (Conf mass 153343; (Conf mass 154549; (Conf mass 155171; (Conf mass 156425; (V mass 153343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 544 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 art. 1 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)