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Sez. 1, Sentenza n. 3117 del 21/05/1984 (Rv. 435158 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - ESTENSIONE DEL REGIME DELL'I.V.A. ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEI BENI DI UN'IMPRESA COMPIUTA DAI LIQUIDATORI NOMINATI DAL TRIBUNALE NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO MEDIANTE CESSIONE DEI BENI.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435158-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - ESTENSIONE DEL REGIME DELL'I.V.A. ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEI BENI DI UN'IMPRESA COMPIUTA DAI LIQUIDATORI NOMINATI DAL TRIBUNALE NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO MEDIANTE CESSIONE DEI BENI.*

Anche le operazioni di liquidazione dei beni di un'impresa rientrano nelle operazioni effettuate nell'Esercizio dell'impresa cui si applica il regime dell'imposta sul valore aggiunto, e ciò anche quando le predette operazioni siano compiute dal liquidatore o dai liquidatori nominati dal tribunale nella procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni, non rilevando in contrario che tale procedura non sia menzionata dall'art. 74 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, aggiunto dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, che ha dichiarato soggette agli adempimenti d'imposta le operazioni compiute durante il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, atteso che l'indicata norma non ha portata innovativa o derogativa ai principi fissati dal legislatore sull'imponibilità delle operazioni effettuate nello Esercizio dell'impresa, costituendo soltanto una chiarificazione dell'originario intento legislativo, diretta ad escludere ogni dubbio sulla sottoposizione al tributo di tutte le operazioni di liquidazione delle imprese commerciali, anche se coattive, conseguite cioè con l'intervento delle autorità giurisdizionali ed amministrative in Sede di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1980 num. 897 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)