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Sez. 5, Sentenza n. 19612 del 13/09/2006 (Rv. 594655 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Regime forfetario ex art. 31 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità nel corso della procedura di concordato preventivo - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594655-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In materia di IVA, il regime agevolato cd. forfetario disciplinato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal d. P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 - normativa abrogata con l' art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 -, incompatibile con le procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa anche alla luce dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che riguardo ad esse ha introdotto un regime equiparabile a quello ordinario, trova invece applicazione nelle altre procedure concorsuali, e segnatamente nel concordato preventivo (come nella specie), nel quale l'imprenditore, o gli organi della società assoggettata alla proposta di pagamento verso i debitori, secondo un piano concorsuale, conservano il potere di disposizione e di amministrazione riguardo ai rapporti di natura patrimoniale facenti capo al soggetto in difficoltà economica. In ordine a tali rapporti, nascenti dall'attività d' impresa, l'imprenditore assoggettato alla procedura di concordato preventivo ha, infatti, gli obblighi dell'imprenditore, tra i quali è compreso l' obbligo, previsto dalla legge in rapporto al volume d'affari realizzato, di osservare l'art. 31 del d.P.R. n. 633 del 1972 (" ratione temporis" applicabile), che consente però al contribuente di poter scegliere il mutamento di regime applicabile secondo la propria convenienza (ultimo comma), diversamente dal regime unico imposto ai curatori o commissari liquidatori dei patrimoni, i cui titolari siano caduti nello stato di insolvenza dichiarato dal tribunale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)