diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1740 del 15/06/1973 (Rv. 364686 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI FISSATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364686-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI FISSATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERI APPLICABILI.*

Nella Determinazione della giusta retribuzione dovuta al lavoratore il giudice del merito non e tenuto ad avvalersi dei parametri reperibili nella contrattazione collettiva concernente il lavoro uguale o simile, ma puo fondare la sua statuizione sulla natura del lavoro svolto, su nozione di comune esperienza, e, in difetto di ogni altro utile elemento, su criteri equitativi; egli tuttavia deve enunciare i criteri utilizzati onde consentire il controllo circa la congruita della sua motivazione. (Conf 2166/71, mass n 352925).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)