Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 08/07/1971 (Rv. 352925 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - DELLA GIUSTA MERCEDE - RIFERIMENTO AI MINIMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - DELLA GIUSTA MERCEDE - RIFERIMENTO AI MINIMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA.*
Il riferimento alla disciplina collettiva concernente il trattamento economico del lavoratore ai fini della Determinazione della retribuzione proporzionata ai sensi dell'art 36 Costituzione, puo essere un criterio di cui il giudice di merito ha facolta di avvalersi come parametro per desumere l'adeguatezza o meno della retribuzione di fatto corrispostà ma non gli e fatto Obbligo di avvalersi di detta facolta, potendo il giudice fondare la sua decisione su altri elementi e, particolarmente, sulla natura e qualita del lavoro svolto dal lavoratore e sulle nozioni di comune esperienza. (V 294'69, mass n 338282' 786'65).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)