Sez. 3, Sentenza n. 5141 del 06/04/2001 (Rv. 545675 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Applicazione della legge successiva più favorevole a violazioni commesse anteriormente - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In tema di illeciti amministrativi non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione disciplinare e non la disciplina posteriore più favorevole per l'incolpato. Avuto riguardo a tale principio, in materia di responsabilità disciplinare dei professionisti sanitari resta applicabile la legge n. 175 del 1992, vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione, nulla rilevando il sopravvenire di una normativa più favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1992 num. 175 art. 3, Legge 26/02/1999 num. 42 art. 3, Legge 14/10/1999 num. 362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)