Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 03/04/2000 (Rv. 535272 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Applicazione della legge successiva più favorevole a violazioni commesse anteriormente - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In tema di illeciti amministrativi non trova applicazione il principio di cui all'art. 2, commi secondo e terzo cod. pen., restando applicabile la legge vigente al tempo del verificarsi dell'infrazione e non la disciplina posteriore più favorevole. Avuto riguardo a tale principio, in tema di responsabilità disciplinare dei sanitari non trova applicazione la disciplina posteriore più favorevole rappresentata dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, modificando l'art. 3, comma primo della legge 2 maggio 1992, n. 175 ha sostituito la sanzione originariamente unica della sospensione dall'esercizio della professione con le due sanzioni della censura e della sospensione ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1999 num. 42 art. 3, Legge 02/05/1992 num. 175 art. 3, DPR 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)