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Sez. 1, Sentenza n. 13032 del 14/07/2004 (Rv. 574546 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di Traduzione - Deroga - Presupposti - Attestazione - Spettanza - Al Questore - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574546-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, per l'effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13 comma settimo del D.Lgs. 286/1998 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione, quandanche di provenienza del Questore, è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo. Infatti, la Questura è propriamente l'Ufficio deputato, per legge, alla notifica del provvedimento e al quale compete l'obbligo della traduzione del decreto espulsivo, il quale viene emesso dal Prefetto, in conformità del principio generale valevole per tutti gli atti amministrativi, in lingua italiana, e poi tradotto, al momento della notificazione, a seguito della valutazione della sua comprensione da parte dell'Ufficio che ad essa proceda, nella lingua straniera prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)