Sez. 1, Sentenza n. 1019 del 04/02/1999 Cc. (dep. 10/05/1999) Rv. 213557 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione per semestri - Periodi di detenzione inferiori al semestre - Cumulabilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art.54 della legge n.354 del 1975, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso la possibilità di procedere a sommatorie di singoli periodi di detenzione fra loro cronologicamente distanti e tali da non consentire di verificare la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo, ma soltanto di verificare la regolarità della condotta carceraria).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)