Sez. 1, Sentenza n. 27667 del 20/12/2011 (Rv. 620967 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimento di vendita - Reclamo - Termine - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento alla parte - Necessità - Mera presenza della parte in udienza - Sufficienza per la decorrenza del termine - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il termine per proporre reclamo avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26 della legge fall., decorre dalla comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi ai sensi degli artt. 136 e seguenti cod. proc. civ. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza del provvedimento e che, in ogni caso, non possono prescindere da un'attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale. Pertanto, la mera presenza della parte in udienza non è idonea a far decorrere il termine per proporre il reclamo, allorché il giudice non abbia emesso il provvedimento in tale sede, ma si sia riservato di decidere e di depositarlo successivamente in cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 107, Legge Falliment. art. 108, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)