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Sez. 1, Sentenza n. 4698 del 25/02/2011 (Rv. 617281 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Proposizione - Termine - "Dies a quo" - Giorno della comunicazione integrale del provvedimento - Equipollenti della comunicazione ex art. 136 e s. cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti - Conoscenza effettiva - Necessità - Fattispecie relativa a provvedimento di cancellazione di gravami ipotecari da parte del giudice delegato.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617281-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26 legge fall. (nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la relativa presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli artt. 136 e s. cod. proc. civ., ovvero con forme equipollenti, in grado di assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva ritenuto tardivo il reclamo, per superamento del termine di dieci giorni, avverso il decreto di cancellazione dei gravami ipotecari disposto dal giudice delegato, ritenendo che di tale provvedimento parte ricorrente non poteva dirsi essere venuta a conoscenza solo perchè avvisata in modo generico dell'autorizzazione giudiziale al trasferimento dei beni del fallito all'assuntore del concordato, dovendo, a tutto concedere, fissarsi la predetta conoscenza completa dalla successiva comunicazione dell'integrale decreto del giudice, effettuata successivamente con fax dal curatore alla reclamante).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)