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Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 25/01/2008 (Rv. 601538 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Proposizione - Termine - "Dies a quo" - Giorno della comunicazione del provvedimento - Equipollenti della comunicazione ex art. 136 e s. cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti - Conoscenza effettiva - Necessità - Sussistenza - Fattispecie di acquisizione della notizia in altro processo con diverso procuratore - Efficacia - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601538-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26 legge fall. (nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la relativa presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli artt. 136 e s. cod. proc. civ., ovvero con forme equipollenti, che però non possono prescindere da un'attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, secondo il predetto art. 136 e l'art. 45 disp. att. cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. cassando con rinvio il decreto del tribunale fallimentare che aveva ritenuto tardivo il reclamo avverso l'ordinanza di vendita immobiliare e il decreto di trasferimento, di cui parte ricorrente era venuta a conoscenza in altro processo esecutivo, ha ritenuto che la predetta conoscenza non fosse in realtà effettiva poichè acquisita non già dalla banca ricorrente bensì da un procuratore legale che la rappresentava in un distinto processo, diverso da quello fallimentare).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)