Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 07/04/2009 (Rv. 607693 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Mediazione atipica - Proposta conforme alle condizioni predefinite nell'incarico di vendita - Diritto alla provvigione a prescindere dalla conclusione dell'affare - Sussistenza - Obbligo del mediatore di compiere l'attività in modo esauriente e funzionale all'interesse delle parti alla conclusione dell'affare - Violazione - Perdita del diritto alla provvigione - Sussistenza - Fattispecie in tema di mediazione per la vendita di immobile privo di certificato di abitabilità.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Nel contratto di mediazione atipica - configurabile nelle ipotesi in cui il mediatore, evitando l'alea intrinseca alla mediazione, si garantisce la provvigione con l'acquisizione di una proposta di acquisto conforme alle condizioni previste e predefinite nell'incarico di vendita, senza necessità di conclusione dell'affare - la prestazione caratterizzante del mediatore è pur sempre quella di mettere in relazione due o più parti in vista della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, sicché non viene meno l'obbligo del mediatore di compiere l'attività demandatagli in modo esauriente e funzionale all'interesse della parte alla conclusione dell'affare, e quindi con diligenza adeguata alla sua professionalità, ragionevolmente esigibile, in rapporto alla sua organizzazione concreta, in modo che la controparte non sia legittimata a rifiutarsi di concluderlo per non essere stata informata su circostanze (nella specie, riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità) influenti sulla sua conclusione o esecuzione, conosciute o agevolmente conoscibili, poiché in tal caso può essere giustificato il rifiuto di corrispondere il compenso, anche se la parte che ha conferito l'incarico abbia ricevuto un'accettazione delle sue condizioni prestabilite di conclusione dell'affare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1759
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)