Sez. 1, Sentenza n. 4429 del 23/11/1976 (Rv. 383146 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROPONIBILITA ANCHE DALLA PARTE CHE NON HA PROPOSTO IL RICORSO - SEPARAZIONE TRA CONIUGI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE DEL MARITO - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDA DELLA MOGLIE PER L'ELEVAZIONE DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROPONIBILITA ANCHE DALLA PARTE CHE NON HA PROPOSTO IL RICORSO - SEPARAZIONE TRA CONIUGI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE DEL MARITO - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDA DELLA MOGLIE PER L'ELEVAZIONE DELL'ASSEGNO - AMMISSIBILITA.*
Il divieto di prendere conclusioni nuove in Sede di rinvio, di cui all'art 394 cod proc civ, non opera quanto, a seguito della Cassazione di una statuizione della sentenza d'appello, sorga nella fase di rinvio la necessita di una nuova attivita assertiva e probatoria, la quale non puo essere limitata alla sola parte che ha proposto il ricorso, ma riguarda anche le altre parti, non essendo ipotizzabile la formazione di un giudicato soggettivamente parziale. Pertanto, nell'ipotesi in cui il solo marito abbia proposto ricorso per Cassazione contro la Determinazione dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della moglie separata, legittimamente i giudici di rinvio, chiamati a riesaminare la situazione economica di entrambi i coniugi, possono elevare la misura dell'assegno a favore della moglie, su domanda di lei, prendendo in considerazione nuovi eventi verificatisi successivamente alla sentenza di appello. (V 561/75, mass n 373864; (V 328/75, mass n 373566; (V 4246/74, mass n 372915; (V 1664/74, mass n 369846).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)