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Sez. U, Sentenza n. 3775 del 18/02/2014 (Rv. 629590 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio nazionale forense, emesse in sede disciplinare - Sottoscrizione ad opera di un procuratore dell'incolpato - Mandato speciale - Necessità - Specifico riferimento al ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense - Fondamento - Idoneità di una procura rilasciata nelle precedenti fasi - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629590-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso una decisione del Consiglio nazionale forense emessa in sede disciplinare, può essere sottoscritto dal procuratore dell'avvocato incolpato solo ove questi, oltre ad essere iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, sia munito di "mandato speciale", riferito specificamente alla impugnazione della sentenza disciplinare, in quanto il requisito della specialità, prescritto dall'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione, sicché non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nelle fasi dinanzi al Consiglio dell'ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)