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Sez. L, Sentenza n. 5607 del 26/10/1982 (Rv. 423366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 18, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESUPPOSTI - REPERIMENTO, DA PARTE DEL LAVORATORE, DI UN'ALTRA OCCUPAZIONE - RINUNCIA VOLONTARIA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO EX ART. 18, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - PRESUPPOSTI - REPERIMENTO, DA PARTE DEL LAVORATORE, DI UN'ALTRA OCCUPAZIONE - RINUNCIA VOLONTARIA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

A norma del secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente del quale sia stata ordinata la reintegrazione deriva dalla mancata ottemperanza - da parte del lavoratore medesimo ed entro il prescritto termine di trenta giorni - all'invito di riprendere servizio, e non già da fatti antecedenti, salvo che questi siano tali (come, ad esempio, la morte del lavoratore) da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto o si sostanzino in una volontà di rinuncia, la quale deve essere espressa e non può presumersi dalla circostanza che il lavoratore abbia frattanto trovato un'altra occupazione. (V 2163/82, mass n 420042; (V 4533/81, mass n 415243; (V 2651/78, mass n 392010).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)