Sez. L, Sentenza n. 2651 del 25/05/1978 (Rv. 392010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - AFFERMAZIONE DEL LAVORATORE DI AVERE ASSUNTO UN NUOVO IMPIEGO NELLE MORE - RINUNCIA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO - AFFERMAZIONE DEL LAVORATORE DI AVERE ASSUNTO UN NUOVO IMPIEGO NELLE MORE - RINUNCIA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PERSISTENZA - DANNO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'affermazione del lavoratore licenziato, di aver assunto un nuovo impiego nelle more, equivale a espressa manifestazione di volonta contraria alla reintegrazione nel posto di lavoro, che opera la concentrazione dell'obbligazione del datore di lavoro nella prestazione risarcitoria equivalente ex art 18 dello statuto dei lavoratori, il quale ha previsto un sistema composito, per una parte a carattere sanzionatorio, con presunzione invincibile di danno (nella misura non inferiore a cinque mensilita), per l'altra soggetta ai criteri generali ed influenzata dagli eventuali guadagni conseguiti altrimenti dal lavoratore.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)