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Sez. L, Sentenza n. 6209 del 22/10/1986 (Rv. 448469 - 01)

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*
Stato
decisa il 1986-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448469-01

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO EMESSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un istituto previdenziale per il pagamento dei contributi, tale istituto - al contrario di quanto avviene in caso d'ingiunzione fiscale ex R.d. 14 aprile 1910 n. 639 - mantiene la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza tuttavia che, ove lo stesso proponga una domanda ulteriore e diversa rispetto alla pretesa cui si riferisce il decreto, tale domanda (che non è qualificabile come riconvenzionale) soggiace, in quanto domanda nuova, alla preclusione (operante anche nei confronti dell'attore) stabilita dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., che vieta la mutatio libelli, consentendone, previa autorizzazione del giudice e se ricorrano gravi motivi, soltanto l'emendatio. (nella specie, la suprema Corte, confermando l'impugnata sentenza ha ritenuto corretta l'affermata inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni da omissioni contributive proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado dall'istituto opposto). (V 3380/86, mass n 446343; (V 1545/86, mass n 444917; (V 7488/83, mass n 432097; (V 6514/83, mass n 431235; (V 2734/80, mass n 406503; (V 2841/67, mass n 330424).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)