Sez. 3, Sentenza n. 7296 del 13/05/2003 (Rv. 562949 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Impugnazione - Cassazione - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Sindacabilità della omessa o contraddittoria motivazione - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La sentenza che decide sulla opposizione agli atti esecutivi può essere impugnata solo con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., e pertanto solo per violazione di legge; ne consegue che non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. che denunci vizi di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, se non nel caso di mancanza assoluta della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)